Art. 84
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[1]Le visite di cui al precedente articolo sono periodiche od occasionali.
[2]Le visite periodiche sono effettuate ogni sei mesi.
[3]Le visite occasionali sono disposte dall'Autorita' marittima, sempre che ne riconosca l'opportunita', o di propria iniziativa, o su richiesta di persona dell'equipaggio, o su richiesta dei rappresentanti delle Organizzazioni sindacali degli armatori o della gente di mare.
[4]Delle visite eseguite e' formato un processo verbale da redigersi su apposito modello stabilito dal Ministero delle comunicazioni.
[5]Copia del verbale, vistato dalla Capitaneria, e' notificato al comandante della nave; per le navi di nuova costruzione, al proprietario.
Testo in vigore dal 31 luglio 1939 al 24 agosto 1999
