Art. 5 — Condizioni per la concessione del condono in materia di finanza locale
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La concessione del condono previsto in riferimento ai tributi di cui alla lettera g) dell'articolo 1 e' subordinata al pagamento dei tributi dovuti nel termine di 120 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, ovvero, per l'omissione di adempimenti o formalita' alla condizione che, nello stesso termine, si ottemperi agli adempimenti o formalita' che risultino omessi. Il condono non si applica per le soprattasse dovute per accertamenti gia' definiti alla data di entrata in vigore della presente legge. art=5;
Testo in vigore dal 30 dicembre 1966 al 4 giugno 1967
