Condono di sanzioni non aventi natura penale in materia tributaria

Art. 5 — Condizioni per la concessione del condono in materia di finanza locale

Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 11 gennaio 1968 al 22 dicembre 2008. Leggi il testo vigente →

La concessione del condono previsto in riferimento ai tributi di cui alla lettera g) dell'articolo 1 e' subordinata al pagamento dei tributi dovuti nel termine di 120 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, ovvero, per l'omissione di adempimenti o formalita' alla condizione che, nello stesso termine, si ottemperi agli adempimenti o formalita' che risultino omessi. Il condono non si applica per le soprattasse dovute per accertamenti gia' definiti alla data di entrata in vigore della presente legge. 1 2

Gli interventi su questo articolo(2)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

L. 15 maggio 1967, n. 283

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La L. 15 maggio 1967, n. 283 ha disposto (con l'art. 1) che "Il termine di 120 giorni previsto dagli articoli 1, 2, 3, 4 e 5 della legge 23 dicembre 1966, n. 1139, per la concessione del condono delle sanzioni non aventi natura penale in materia tributaria e' elevato a 240 giorni per i contribuenti aventi il domicilio o la residenza e per le societa' e gli Enti aventi la sede sociale nei Comuni colpiti dalle alluvioni o mareggiate dell'autunno 1966, elencati nell'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1966, negli articoli 1 e 2 del decreto del Presidente della Repubblica 15 novembre 1966 e nei decreti da emanare ai sensi dell'articolo 1 del decreto-legge 9 novembre 1966, n. 914, convertito nella legge 23 dicembre 1966, n. 1141".

L. 19 dicembre 1967, n. 1224

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La L. 19 dicembre 1967, n. 1224 ha disposto (con l'art. 1) che "Il termine di centoventi giorni previsto dagli articoli 1, 2, 3, 4 e 5 della legge 23 dicembre 1966, n. 1139, per la concessione del condono delle sanzioni non aventi natura penale in materia tributaria, modificato dalla legge 15 maggio 1967, n. 283, e' ulteriormente prorogato al 30 dicembre 1967".

Testo in vigore dal 11 gennaio 1968 al 22 dicembre 2008

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 11 gennaio 1968

Confronto con la versione in vigore dal 4 giugno 1967 al 11 gennaio 1968.

Il testo dell’articolo è rimasto uguale. La nuova versione è stata registrata con la nota ufficiale qui sotto.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • L. 19 dicembre 1967, n. 1224

    La L. 19 dicembre 1967, n. 1224 ha disposto (con l'art. 1) che "Il termine di centoventi giorni previsto dagli articoli 1, 2, 3, 4 e 5 della legge 23 dicembre 1966, n. 1139, per la concessione del condono delle sanzioni non aventi natura penale in materia tributaria, modificato dalla legge 15 maggio 1967, n. 283, e' ulteriormente prorogato al 30 dicembre 1967".

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1966-12-23;1139~art5 · fonte del testo