Condono di sanzioni non aventi natura penale in materia tributaria

Art. 5 — Condizioni per la concessione del condono in materia di finanza locale

Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 4 giugno 1967 al 11 gennaio 1968. Leggi il testo vigente →

La concessione del condono previsto in riferimento ai tributi di cui alla lettera g) dell'articolo 1 e' subordinata al pagamento dei tributi dovuti nel termine di 120 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, ovvero, per l'omissione di adempimenti o formalita' alla condizione che, nello stesso termine, si ottemperi agli adempimenti o formalita' che risultino omessi. Il condono non si applica per le soprattasse dovute per accertamenti gia' definiti alla data di entrata in vigore della presente legge. 1

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

L. 15 maggio 1967, n. 283

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La L. 15 maggio 1967, n. 283 ha disposto (con l'art. 1) che "Il termine di 120 giorni previsto dagli articoli 1, 2, 3, 4 e 5 della legge 23 dicembre 1966, n. 1139, per la concessione del condono delle sanzioni non aventi natura penale in materia tributaria e' elevato a 240 giorni per i contribuenti aventi il domicilio o la residenza e per le societa' e gli Enti aventi la sede sociale nei Comuni colpiti dalle alluvioni o mareggiate dell'autunno 1966, elencati nell'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1966, negli articoli 1 e 2 del decreto del Presidente della Repubblica 15 novembre 1966 e nei decreti da emanare ai sensi dell'articolo 1 del decreto-legge 9 novembre 1966, n. 914, convertito nella legge 23 dicembre 1966, n. 1141".

Testo in vigore dal 4 giugno 1967 al 11 gennaio 1968

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 4 giugno 1967

Confronto con la versione in vigore dal 30 dicembre 1966 al 4 giugno 1967. 2 parole tolte.

… dovute per accertamenti gia' definiti alla data di entrata in vigore della presente legge. tolto: art=5;

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • L. 15 maggio 1967, n. 283

    La L. 15 maggio 1967, n. 283 ha disposto (con l'art. 1) che "Il termine di 120 giorni previsto dagli articoli 1, 2, 3, 4 e 5 della legge 23 dicembre 1966, n. 1139, per la concessione del condono delle sanzioni non aventi natura penale in materia tributaria e' elevato a 240 giorni per i contribuenti aventi il domicilio o la residenza e per le societa' e gli Enti aventi la sede sociale nei Comuni colpiti dalle alluvioni o mareggiate dell'autunno 1966, elencati nell'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1966, negli articoli 1 e 2 del decreto del Presidente della Repubblica 15 novembre 1966 e nei decreti da emanare ai sensi dell'articolo 1 del decreto-legge 9 novembre 1966, n. 914, convertito nella legge 23 dicembre 1966, n. 1141".

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1966-12-23;1139~art5 · fonte del testo