Per il periodo dal 1 luglio 1955 al 30 giugno 1956 sono estese ai personale di cui ai precedenti articoli 1 e 2, in quanto applicabili, le disposizioni dell'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 17 agosto 1955, n. 767, e successive modificazioni. A decorrere dal 1 luglio 1956, sono estese allo stesso personale, in quanto applicabili, le disposizioni dell'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 19.

Testo vigente dal 29 dicembre 1956

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urn:nir:stato:legge:1956-12-13;1410~art9 · fonte del testo