L'assegno personale di sede previsto dall'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 17 agosto 1955, n. 767, e successive modificazioni, e' concesso, a decorrere dal 1 luglio 1955, al personale di cui al precedente articolo 1 ed e' corrisposto per intero in caso di prestazione giornaliera di almeno sei ore; e' ridotto a tanti sesti dell'intero, in proporzione al numero delle ore di servizio, in caso di prestazione di durata inferiore. Nel caso di cumulo di servizi l'importo complessivamente corrisposto a titolo di assegno personale di sede non puo' superare quello determinato ai sensi del precedente comma.

Testo vigente dal 29 dicembre 1956

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urn:nir:stato:legge:1956-12-13;1411~art3 · fonte del testo