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La 13ª mensilita' lorda spettante ai gestori e' pari ad un dodicesimo dell'importo dell'aggio lordo liquidato ai sensi degli articoli 89 e 91 della legge sul lotto, quali risultano modificati dalla presente legge. L'ammontare di essa non puo' superare lire ottantamila. L'importo della 13ª mensilita' lorda agli aiuto ricevitori e' pari ad una mensilita' lorda di retribuzione, stabilita in base all'art. 191 del regolamento sul lotto, quale risulta modificato dalla presente legge, con esclusione di qualsiasi altro assegno.
Testo in vigore dal 24 febbraio 1958 al 10 luglio 1965
