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((A decorrere dal 1 gennaio 1965: la tredicesima mensilita' lorda spettante ai gestori e' pari ad un dodicesimo dell'importo dell'aggio lordo liquidato ai sensi degli articoli 89 e 91 della legge sul lotto, quali risultano modificati dall'art. 1 del presente decreto; l'ammontare di essa non puo' superare lire 102.550; l'importo della tredicesima mensilita' lorda spettante agli aiuto ricevitori e' pari ad una mensilita' lorda della retribuzione stabilita dall'art. 191 del regolamento sul lotto, quale risulta modificato dall'articolo 2 del presente decreto)).1
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
L. 5 giugno 1965, n. 753
1con decorrenza dal 1 marzo 1966
La L. 5 giugno 1965, n. 753 ha disposto (con l'art. 7) che "A decorrere dal 1 marzo 1966: la tredicesima mensilita' lorda spettante ai gestori e' pari ad un dodicesimo dell'importo dell'aggio lordo liquidato ai sensi degli articoli 89 e 91 della legge sul lotto, quali risultano modificati dall'art. 5 del presente decreto; l'ammontare di essa non puo' superare lire 121.480 l'importo della tredicesima mensilita' lorda spettante agli aiuto ricevitori, e' pari ad una mensilita' lorda della retribuzione stabilita dall'art. 191 del regolamento sul lotto, quale risulta modificato dall'art. 6 del presente decreto".
Testo in vigore dal 10 luglio 1965 al 16 dicembre 2010
