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((A decorrere dal 1 gennaio 1965: la tredicesima mensilita' lorda spettante ai gestori e' pari ad un dodicesimo dell'importo dell'aggio lordo liquidato ai sensi degli articoli 89 e 91 della legge sul lotto, quali risultano modificati dall'art. 1 del presente decreto; l'ammontare di essa non puo' superare lire 102.550; l'importo della tredicesima mensilita' lorda spettante agli aiuto ricevitori e' pari ad una mensilita' lorda della retribuzione stabilita dall'art. 191 del regolamento sul lotto, quale risulta modificato dall'articolo 2 del presente decreto)).1

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

L. 5 giugno 1965, n. 753

1

con decorrenza dal 1 marzo 1966

La L. 5 giugno 1965, n. 753 ha disposto (con l'art. 7) che "A decorrere dal 1 marzo 1966: la tredicesima mensilita' lorda spettante ai gestori e' pari ad un dodicesimo dell'importo dell'aggio lordo liquidato ai sensi degli articoli 89 e 91 della legge sul lotto, quali risultano modificati dall'art. 5 del presente decreto; l'ammontare di essa non puo' superare lire 121.480 l'importo della tredicesima mensilita' lorda spettante agli aiuto ricevitori, e' pari ad una mensilita' lorda della retribuzione stabilita dall'art. 191 del regolamento sul lotto, quale risulta modificato dall'art. 6 del presente decreto".

Testo in vigore dal 10 luglio 1965 al 16 dicembre 2010

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 10 luglio 1965

Confronto con la versione in vigore dal 24 febbraio 1958 al 10 luglio 1965. 27 parole tolte, 31 parole aggiunte.

tolto: La 13ªaggiunto: A decorrere dal 1 gennaio 1965: la tredicesima mensilita' lorda spettante ai gestori e' pari ad un dodicesimo dell'importo dell'aggio lordo liquidato ai sensi degli articoli 89 e 91 della legge sul lotto, quali risultano modificati tolto: dalla presente legge. L'ammontare aggiunto: dall'art. 1 del presente decreto; l'ammontare di essa non puo' superare lire tolto: ottantamila. L'importo della 13ª mensilita' lorda aggiunto: 102.550; l'importo della tredicesima mensilita' lorda spettante agli aiuto ricevitori e' pari ad una mensilita' lorda tolto: di retribuzione, stabilita in base all'art aggiunto: della retribuzione stabilita dall'art. 191 del regolamento sul lotto, quale risulta modificato tolto: dalla presente legge, con esclusione di qualsiasi altro assegno aggiunto: dall'articolo 2 del presente decreto.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • L. 5 giugno 1965, n. 753

    La L. 5 giugno 1965, n. 753 ha disposto (con l'art. 7) che "A decorrere dal 1 marzo 1966: la tredicesima mensilita' lorda spettante ai gestori e' pari ad un dodicesimo dell'importo dell'aggio lordo liquidato ai sensi degli articoli 89 e 91 della legge sul lotto, quali risultano modificati dall'art. 5 del presente decreto; l'ammontare di essa non puo' superare lire 121.480 l'importo della tredicesima mensilita' lorda spettante agli aiuto ricevitori, e' pari ad una mensilita' lorda della retribuzione stabilita dall'art. 191 del regolamento sul lotto, quale risulta modificato dall'art. 6 del presente decreto".

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1958-02-04;39~art3 · fonte del testo