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[1]Il ministro di agricoltura, presa in esame la proposta del Comitato con suo decreto e per la Provincia cui la proposta si riferisce, puo' prorogare la esecuzione della disdetta, ferma restandone la efficacia, fino a tutto l'anno agrario 1921-22 e cio' per tutti i contratti di salariato fisso o misto a compartecipazione, di colonia parziaria comunque denominati, mezzadria o piccolo affitto.
[2]Nei casi urgenti il ministro puo' emettere il suo provvedimento senza far precedere il parere del Comitato provinciale di conciliazione.
[3]Durante il detto differimento dovranno restare fermi tutti i patti contrattuali o comunque concordati e quelli consuetudinari; salvo pero' la revisione dei canoni in denaro da farsi in mancanza di accordo tra le parti dalle Commissioni arbitrali ai termini della presente legge.
[4]Il decreto del ministro e' pubblicato nella Gazzetta ufficiale e nel foglio degli annunzi legali della Provincia.
Testo in vigore dal 14 aprile 1921 al 2 marzo 1922
