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[1]Il ministro di agricoltura, presa in esame la proposta del Comitato con suo decreto e per la Provincia cui la proposta si riferisce, puo' prorogare la esecuzione della disdetta, ferma restandone la efficacia, fino a tutto l'anno agrario 1921-22 e cio' per tutti i contratti di salariato fisso o misto a compartecipazione, di colonia parziaria comunque denominati, mezzadria o piccolo affitto.
[2]Nei casi urgenti il ministro puo' emettere il suo provvedimento senza far precedere il parere del Comitato provinciale di conciliazione.
[3]Durante il detto differimento dovranno restare fermi tutti i patti contrattuali o comunque concordati e quelli consuetudinari; salvo pero' la revisione dei canoni in denaro da farsi in mancanza di accordo tra le parti dalle Commissioni arbitrali ai termini della presente legge.
Gli interventi su questo articolo(2)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
Il Regio D.L. 1 marzo 1922, n. 199, convertito senza modificazioni dalla L. 17 aprile 1925, n. 473, ha disposto (con l'art. 1, commi 1 e 2) che "Nei mandamenti giudiziari in cui l'anno agrario ha termine nei mesi di febbraio e di marzo, e nei quali ebbe luogo la proroga delle disdette agrarie a norma della legge 7 aprile 1921, n. 407, la esecuzione delle disdette di cui al capo II della legge medesima, ancorche' convalidate dal magistrato, rimane sospesa fino alla emanazione del provvedimento legislativo di competenza del Parlamento nazionale, ma in ogni caso non oltre il giorno 31 marzo 1922. Dalla sospensione anzidetta sono escluse le disdette per le quali sia gia' avvenuto il rilascio dell'immobile; e sono altresi' escluse le disdette convalidate dal magistrato per inosservanza dei patti contrattuali o comunque concordati, e consuetudinari".
Il Regio D.L. 12 marzo 1922, n. 279, convertito senza modificazioni dalla L. 17 aprile 1925, n. 473, nel modificare l'articolo unico del Regio D.L. 1 marzo 1922, n. 199, convertito senza modificazioni dalla L. 17 aprile 1925, n. 473, ha conseguentemente disposto (con l'art. 1, comma 1) che "La sospensione della esecuzione delle disdette agrarie disposta dal R. decreto-legge 1° marzo 1922, n. 199, e' limitata al solo caso in cui il disdettato non abbia trovato altra abitazione in luogo di quella che gode in forza del contratto a cui la disdetta si riferisce". Ha inoltre disposto (con l'art. 4, comma 1) che "Le disposizioni del decreto-legge 1° marzo 1922, numero 199, e del presente sono estese ai mandamenti giudiziari delle provincie di Lucca e di Siena, nei quali l'anno agrario ha termine nei mesi di febbraio e di marzo".
Testo in vigore dal 13 marzo 1922 al 16 dicembre 2009
