Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
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2 versioni dal 1921
Confronto con la versione in vigore dal 14 aprile 1921 al 16 dicembre 2009. 269 parole tolte, 20 parole aggiunte in 5 capoversi.
tolto: Ove sulle richieste, di cui al precedente articolo, non intervenga l'accordo tra le parti, il richiedente potra' rivolgersi alla Commissione arbitrale mandamentale, di cui all'articolo 8 della presente legge, competente a giudicare per ragioni di luogo.
tolto: Le parti dovranno presentare le loro istanze di revisione del canone di fitto nel termine perentorio di giorni sessanta dalla pubblicazione della presente legge, se la revisione e' chiesta per le due annate agrarie 1920-921 e 1921-922, oppure nei sessanta giorni dall'inizio dell'anno agrario 1921-922 se la istanza riguarda solo questa ultima annata.
tolto: La Commissione puo' negare l'aumento se riconosca non esistente una alterazione a vantaggio del locatario, nella posizione rispettiva delle parti contraenti, valutando anche le particolari circostanze, indipendenti dalla volonta' del locatario stesso, per cui questi non abbia effettivamente conseguito aumento di reddito ed analogamente puo' respingere le domande del conduttore.
tolto: Nel caso che la Commissione ritenga, invece, fondata l'una o l'altra domanda, essa determinera' la misura dell'aumento o della riduzione, tenendo conto, in rapporto alle condizioni attuali, dell'epoca in cui il contratto fu conchiuso, delle particolari condizioni in esso contenute, dei carichi fiscali e di altri oneri sostenuti dal locatore e dal conduttore, nonche' di tutti quegli altri elementi di carattere tecnico economico-sociale, che possono influire - ostacolandola o favorendola - sulla produzione agraria.
tolto: Ove la Commissione accolga la domanda di aumento del canone di fitto, il conduttore - entro quindici giorni dalla notificazione della decisione - avra' diritto (dandone partecipazione al locatore) di ritenere risolto il contratto per la fine dell'annata agraria in corso alle epoche e nei modi di consuetudine, sempreche' manchino a questo termine almeno due mesi.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 22 DICEMBRE 2008, N. 200, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 18 FEBBRAIO 2009, N. 9
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1921-04-07;407~art2 · fonte del testo