Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1921
Confronto con la versione in vigore dal 14 aprile 1921 al 16 dicembre 2009. 76 parole tolte, 20 parole aggiunte in 3 capoversi.
tolto: In nessun caso l'aumento, di cui al precedente articolo, potra' essere superiore all'ottanta per cento del canone originariamente pattuito alla conclusione del contratto.
tolto: Per le piccole affittanze, quando l'affittuario coltivi direttamente il fondo col lavoro prevalente proprio o di persone della sua famiglia, l'aumento massimo, di cui al precedente comma, non potra' eccedere il trenta per cento.
tolto: Per le affittanze collettive o comunque gestite da Cooperative agricole di lavoratori della terra questa legge non si applica.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 22 DICEMBRE 2008, N. 200, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 18 FEBBRAIO 2009, N. 9
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1921-04-07;407~art3 · fonte del testo