Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 16 dicembre 2009

Confronto con la versione in vigore dal 14 aprile 1921 al 16 dicembre 2009. 76 parole tolte, 20 parole aggiunte in 3 capoversi.

tolto: In nessun caso l'aumento, di cui al precedente articolo, potra' essere superiore all'ottanta per cento del canone originariamente pattuito alla conclusione del contratto.

tolto: Per le piccole affittanze, quando l'affittuario coltivi direttamente il fondo col lavoro prevalente proprio o di persone della sua famiglia, l'aumento massimo, di cui al precedente comma, non potra' eccedere il trenta per cento.

tolto: Per le affittanze collettive o comunque gestite da Cooperative agricole di lavoratori della terra questa legge non si applica.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 22 DICEMBRE 2008, N. 200, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 18 FEBBRAIO 2009, N. 9

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1921-04-07;407~art3 · fonte del testo