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Per le locazioni di fondi rustici nelle provincie di Foggia e nella Sicilia prorogato a norma degli articoli 9 e 10 del decreto-legge 30 settembre 1920, n. 1342, non potra' essere chiesto dal locatore alcun aumento del canone di affitto in virtu' della presente legge.

Testo in vigore dal 14 aprile 1921 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1921-04-07;407~art9 · fonte del testo