Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 16 dicembre 2009

Confronto con la versione in vigore dal 14 aprile 1921 al 16 dicembre 2009. 181 parole tolte, 20 parole aggiunte in 4 capoversi.

tolto: In caso di subaffitti, il primo locatore non potra' conseguire dal proprio affittuario una somma di aumento superiore a quella che possa essere dovuta dall'ultimo subaffittuario a norma degli articoli precedenti, e tale aumento dovra', in ogni caso, essere contenuto nei limiti di cui agli articoli stessi.

tolto: Per i locatori intermedi, l'aumento non potra' superare la somma dovuta al primo locatore salvo il caso di cui il seguente comma.

tolto: Ove si tratti di sublocazioni a coltivatori diretti, per i quali l'aumento massimo complessivo non puo' eccedere il trenta per cento le Commissioni, secondo equita', potranno - fino al limite massimo dell'ottanta per cento - fissare a carico degli intermediari un aumento prescindendo dalla decisione che saranno per prendere nei riguardi dei coltivatori diretti.

tolto: In questo caso l'eventuale aumento del canone, che sia concesso al locatore, deve essere unico in confronto di tutti i sub-locatari, i quali saranno tenuti a corrisponderlo pro-rata, ciascuno per la sua parte, ed in caso di diminuzione l'eventuale abbuono stara' a carico dei sub-locatori e del locatore principale in quella equa misura che la Commissione determinera'.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 22 DICEMBRE 2008, N. 200, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 18 FEBBRAIO 2009, N. 9

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1921-04-07;407~art4 · fonte del testo