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[1]Per la prima attuazione della presente legge si procedera' alla formazione di nuove liste elettorali.
[2]Rispettivamente, entro il 75° ed il 170° giorno dall'entrata in vigore della presente legge i Consigli comunali ed i Consigli provinciali procederanno alla rinnovazione totale dei membri elettivi delle Commissioni elettorali comunali e provinciali. In caso che tale rinnovazione non avesse luogo per lo scioglimento del Consiglio comunale si applichera' la disposizione, di cui all'art. 26 della presente legge; e quando la mancata rinnovazione dipendesse dallo scioglimento del Consiglio provinciale, rimarranno in carica i membri elettivi, che lo erano in antecedenza alla data del decreto di scioglimento.
[3]Non oltre 45 giorni dall'entrata in vigore della presente legge dovranno essere compilati ed inviati al presidente del tribunale, all'ispettore scolastico ed all'esattore comunale gli elenchi indicati nell'art. 21. Il comando del distretto militare e la capitaneria di porto dovranno far pervenire, almeno 10 giorni prima della scadenza del termine sopradetto, l'elenco debitamente firmato di coloro che si trovano nelle condizioni indicate nel n. 2° dell'art. 2 della presente legge.
[4]Gli elenchi documentati dal presidente del tribunale e annotati dall'ispettore scolastico e dall'esattore comunale dovranno essere restituiti all'ufficio comunale non oltre lo spirare dei trenta giorni successivi a quelli indicati nel comma terzo. Entro lo stesso termine gli istituti pubblici di beneficenza e la Congregazione di carita' dovranno inviare all'ufficio comunale gli elenchi indicati nell'art. 21 della legge vigente.
[5]Entro il quinto giorno dall'entrata in vigore della presente legge il sindaco pubblica l'avviso, di cui all'art. 22.
[6]Il termine indicato nell'art. 22 per la presentazione delle domande di iscrizione sara' di giorni 85 a decorrere da quello dell'entrata in vigore della presente legge.
[7]Per gli elettori, che non hanno l'abitazione nel Comune, e' soppressa la indicazione, nella domanda, della sezione a norma dell'art. 23.
[8]Gli elettori attualmente assegnati ad uno dei collegi, in cui un Comune sia diviso, possono fare domanda di rimanervi assegnati nella formazione delle nuove liste, quantunque abitino nella circoscrizione di altro collegio dello stesso Comune.
[9]Nel termine compreso, fra l'86° giorno dall'entrata in vigore della presente legge ed il 146° inclusivo le Commissioni comunali dovranno compiere la formazione delle nuove liste, compilando oltre a queste gli elenchi indicati nei due ultimi comma dell'art. 29.
[10]La disposizione contenuta nel quarto comma dell'art. 24 della presente legge si applica anche nella formazione delle liste prevista dal presente articolo.
[11]Fra il 147° giorno ed il 162° inclusivo dall'entrata in vigore della presente legge saranno pubblicate le liste elettorali ed i due predetti elenchi agli effetti degli articoli 32 e 36.
[12]Entro il 177° giorno dall'entrata in vigore della presente legge sara' adempiuto al disposto dell'art. 38; e, fra il 178° ed il 250° giorno inclusivo dall'entrata in vigore della presente legge le Commissioni provinciali adempieranno le attribuzioni, di cui agli articoli 38, 39 e 40 (1° comma).
[13]Dal 251° giorno dall'entrata in vigore della presente legge decorreranno i termini stabiliti negli altri comma dell'art. 40 e successivamente quelli relativi ai ricorsi alla Corte d'appello in base agli articoli 44, 45 e 46.
[14]Entro i termini indicati nei comma precedenti sara' anche provveduto alla formazione delle liste degli elettori delle sezioni a norma dell'art. 42.
[15]E' data facolta' al ministro dell'interno di emanare le disposizioni opportune per disciplinare in relazione agli anzidetti termini il compimento delle varie operazioni occorrenti per la formazione delle nuove liste elettorali.
[16]Sono abrogate tutte le disposizioni contrarie alla presente legge, la quale per quanto concerne le norme relative alla formazione delle nuove liste andra' in vigore il quinto giorno dopo la sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale.
[17]Tutte le altre disposizioni entreranno in vigore con le prime elezioni generali politiche, che avranno luogo dopo tale pubblicazione.
[18]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
[19]Data a Roma, addi' 30 giugno 1912.
[20]VITTORIO EMANUELE.
[21]GIOLITTI - LEONARDI-CATTOLICA - NITTI - FINOCCHIARO-APRILE - SPINGARDI - DI SAN GIULIANO - SACCHI - FACTA - TEDESCO - CALISSANO - CREDARO.
[22]Visto, Il guardasigilli: C. FINOCCHIARO-APRILE.
Testo in vigore dal 6 luglio 1912 al 12 ottobre 1912
