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[1]Ogni cittadino, nel termine indicato nell'art. 32, puo' reclamare alla Commissione elettorale della provincia contro qualsiasi iscrizione cancellazione, diniego d'iscrizione o omissione di cancellazione negli elenchi proposti dalla Commissione comunale.

[2]I reclami possono anche essere presentati nello stesso termine alla Commissione elettorale comunale che, per mezzo del segretario comunale, ne rilasciera' ricevuta e li trasmettera' alla Commissione elettorale della Provincia.

[3]Se il reclamo, col quale s'impugna una iscrizione, e' presentato alla Commissione Comunale, questa, entro i tre giorni successivi alla presentazione, deve farlo notificare alla parte interessata; salvo che il reclamante non dichiari di voler fare eseguire direttamente la notificazione, per mezzo di usciere di pretura o dell'ufficio di conciliazione.

[4]Nelle notificazioni devono essere indicati la persona che reclama e il motivo del reclamo.

[5]La persona, della quale e' impugnata l'iscrizione, puo', fra tre giorni dall'avvenuta notificazione, presentare un contro reclamo, coi documenti che credera' utili, alla stessa Commissione comunale, che ne deve rilasciare ricevuta.

[6]Se il reclamo che impugna un'iscrizione e' presentato alla Commissione elettorale provinciale, il reclamante deve dimostrare di aver fatto eseguire la notificazione alla parte interessata, per mezzo di usciere di pretura o dell'ufficio di conciliazione, nei termini stabiliti.

Testo in vigore dal 6 luglio 1912 al 12 luglio 1913

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1912-06-30;666~art36 · fonte del testo