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[1]Ogni cittadino, nel termine indicato nell'art. 32, puo' reclamare alla Commissione elettorale della provincia contro qualsiasi iscrizione cancellazione, diniego d'iscrizione o omissione di cancellazione negli elenchi proposti dalla Commissione comunale.

[2]I reclami possono anche essere presentati nello stesso termine alla Commissione elettorale comunale che, per mezzo del segretario comunale, ne rilasciera' ricevuta e li trasmettera' alla Commissione elettorale della Provincia.

[3]((Se il reclamo, col quale si impugna una iscrizione, e' presentato alla Commissione comunale, questa, entro i tre giorni successivi alla presentazione, deve farlo notificare alla parte interessa; salvo che il reclamante non dichiari di voler far eseguire direttamente la notificazione, per mezzo di uffiziale di Pretura o di usciere dell'ufficio di conciliazione)).

[4]Nelle notificazioni devono essere indicati la persona che reclama e il motivo del reclamo.

[5]La persona, della quale e' impugnata l'iscrizione, puo', fra tre giorni dall'avvenuta notificazione, presentare un contro reclamo, coi documenti che credera' utili, alla stessa Commissione comunale, che ne deve rilasciare ricevuta.

[6]((Se il reclamo che impugna un'iscrizione e' presentato alla Commissione elettorale provinciale, il reclamante deve dimostrare di aver fatto eseguire la notificazione alla parte interessata, per mezzo di un uffiziale giudiziario di pretura o di usciere dell'ufficio conciliazione, nei termini stabiliti)).

Testo in vigore dal 12 luglio 1913 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 12 luglio 1913

Confronto con la versione in vigore dal 6 luglio 1912 al 12 luglio 1913. 11 parole tolte, 17 parole aggiunte in 2 capoversi.

Se il reclamo, col quale tolto: s'impugna aggiunto: si impugna una iscrizione, e' presentato alla Commissione tolto: Comunale aggiunto: comunale, questa, entro i tre giorni successivi alla presentazione, deve farlo notificare alla parte tolto: interessata aggiunto: interessa; salvo che il reclamante non dichiari di voler tolto: fare aggiunto: far eseguire direttamente la notificazione, per mezzo di tolto: usciere di pretura o aggiunto: uffiziale di Pretura o di usciere dell'ufficio di conciliazione.

Se il reclamo che impugna un'iscrizione e' presentato alla Commissione elettorale provinciale, il reclamante deve dimostrare di aver fatto eseguire la notificazione alla parte interessata, per mezzo di tolto: usciere aggiunto: un uffiziale giudiziario di pretura o tolto: dell'ufficio di aggiunto: di usciere dell'ufficio conciliazione, nei termini stabiliti.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1912-06-30;666~art36 · fonte del testo