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[1]Ogni cittadino, nel termine indicato nell'art. 32, puo' reclamare alla Commissione elettorale della provincia contro qualsiasi iscrizione cancellazione, diniego d'iscrizione o omissione di cancellazione negli elenchi proposti dalla Commissione comunale.
[2]I reclami possono anche essere presentati nello stesso termine alla Commissione elettorale comunale che, per mezzo del segretario comunale, ne rilasciera' ricevuta e li trasmettera' alla Commissione elettorale della Provincia.
[3]((Se il reclamo, col quale si impugna una iscrizione, e' presentato alla Commissione comunale, questa, entro i tre giorni successivi alla presentazione, deve farlo notificare alla parte interessa; salvo che il reclamante non dichiari di voler far eseguire direttamente la notificazione, per mezzo di uffiziale di Pretura o di usciere dell'ufficio di conciliazione)).
[4]Nelle notificazioni devono essere indicati la persona che reclama e il motivo del reclamo.
[5]La persona, della quale e' impugnata l'iscrizione, puo', fra tre giorni dall'avvenuta notificazione, presentare un contro reclamo, coi documenti che credera' utili, alla stessa Commissione comunale, che ne deve rilasciare ricevuta.
[6]((Se il reclamo che impugna un'iscrizione e' presentato alla Commissione elettorale provinciale, il reclamante deve dimostrare di aver fatto eseguire la notificazione alla parte interessata, per mezzo di un uffiziale giudiziario di pretura o di usciere dell'ufficio conciliazione, nei termini stabiliti)).
Testo in vigore dal 12 luglio 1913 al 16 dicembre 2009
