Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 6 luglio 1912 al 12 luglio 1913. Leggi il testo vigente →
[1]Qualunque cittadino voglia impugnare una deliberazione o decisione della Commissione provinciale o dolersi di denegata giustizia o di falsa od erronea rettificazione della lista permanente, fatta ai termini dell'art. 40, deve promuovere la sua azione davanti la Corte d'appello, producendo i titoli in appoggio.
[2]L'azione dovra' proporsi con semplice ricorso, sul quale il presidente della Corte d'appello indica un'udienza, in cui la causa sara' discussa in via d'urgenza e con rito sommario.
[3]Se il ricorso contro la deliberazione o decisione della Commissione provinciale e' proposto dallo stesso cittadino, che aveva reclamato contro le proposte della Commissione comunale, il ricorso, a pena di nullita', deve essere entro dieci giorni notificato all'elettore o agli elettori, la cui inscrizione viene impugnata, o al presidente della Commissione provinciale quando il ricorso sia stato fatto contro la esclusione di uno o piu' elettori dalla lista. Se invece sia proposto da altro cittadino, il ricorso deve essere presentato, a pena di nullita', entro quindici giorni dall'ultimo giorno della pubblicazione della lista permanente rettificata.
[4]In pendenza del giudizio innanzi alla Corte d'appello conservano il diritto al voto tanto gli elettori, che erano inscritti nelle liste dell'anno precedente e ne sono stati cancellati, quanto coloro, che sono stati iscritti nelle liste definitive dell'anno in corso per decisione della Commissione provinciale concorde con le proposte della Commissione comunale. Il ricorso alla Corte d'appello contro il decreto della Commissione elettorale provinciale, che cancella i nuovi elettori proposti dalla Commissione comunale, non e' sospensivo.
Testo in vigore dal 6 luglio 1912 al 12 luglio 1913
