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[1]Qualunque cittadino voglia impugnare una deliberazione o decisione della Commissione provinciale o dolersi di denegata giustizia o di falsa od erronea rettificazione della lista permanente, fatta ai termini dell'art. 40, deve promuovere la sua azione davanti la Corte d'appello, producendo i titoli in appoggio.

[2]((L'azione dovra' proporsi con semplice ricorso, sul quale il residente della Corte d'appello indica, con suo decreto, un'udienza, cui la causa sara' discussa in via d'urgenza e con rito sommario.

[3]Se il ricorso contro deliberazione o decisione della Commissione provinciale e' posto dallo stesso cittadino che aveva reclamato contro le proposte della Commissione comunale o aveva presentato direttamente alla Commissione provinciale una domanda d'iscrizione o era stato cancellato dalla Commissione medesima, il ricorso, a pena di nullita', deve essere, entro dieci giorni dalla notificazione di cui e' parola nel secondo comma dell'art. 40, notificato, insieme col relativo decreto, all'elettore o agli elettori, la cui inscrizione viene impugnata, o al presidente della Commissione provinciale quando il ricorso sia stato fatto contro la esclusione di uno o piu' elettori dalla lista. Se invece sia proposto da altro cittadino, il ricorso deve essere notificato, a pena di nullita', entro quindici giorni dall'ultimo giorno della pubblicazione della lista permanente rettificata)).

[4]In pendenza del giudizio innanzi alla Corte d'appello conservano il diritto al voto tanto gli elettori, che erano inscritti nelle liste dell'anno precedente e ne sono stati cancellati, quanto coloro, che sono stati iscritti nelle liste definitive dell'anno in corso per decisione della Commissione provinciale concorde con le proposte della Commissione comunale. Il ricorso alla Corte d'appello contro il decreto della Commissione elettorale provinciale, che cancella i nuovi elettori proposti dalla Commissione comunale, non e' sospensivo.

Testo in vigore dal 12 luglio 1913 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 12 luglio 1913

Confronto con la versione in vigore dal 6 luglio 1912 al 12 luglio 1913. 7 parole tolte, 40 parole aggiunte in 2 capoversi.

L'azione dovra' proporsi con semplice ricorso, sul quale il tolto: presidente aggiunto: residente della Corte d'appello indica tolto: un'udienza, inaggiunto: , con suo decreto, un'udienza, cui la causa sara' discussa in via d'urgenza e con rito sommario.

Se il ricorso contro tolto: la deliberazione o decisione della Commissione provinciale e' tolto: proposto aggiunto: posto dallo stesso cittadinotolto: , che aveva reclamato contro le proposte della Commissione comunale aggiunto: o aveva presentato direttamente alla Commissione provinciale una domanda d'iscrizione o era stato cancellato dalla Commissione medesima, il ricorso, a pena di nullita', deve essereaggiunto: , entro dieci giorni tolto: notificato aggiunto: dalla notificazione di cui e' parola nel secondo comma dell'art. 40, notificato, insieme col relativo decreto, all'elettore o agli elettori, la cui inscrizione viene impugnata, o al presidente della … elettori dalla lista. Se invece sia proposto da altro cittadino, il ricorso deve essere tolto: presentato aggiunto: notificato, a pena di nullita', entro quindici giorni dall'ultimo giorno della pubblicazione della lista permanente rettificata.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1912-06-30;666~art44 · fonte del testo