Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 6 luglio 1912 al 16 dicembre 2009. Leggi il testo vigente →

[1]Sono elettori, quando abbiano compiuto il ventunesimo anno di eta' o lo compiano non piu' tardi del 31 maggio dell'anno, in cui ha luogo la revisione della lista:

[2]1° coloro che pagano annualmente per imposte dirette una somma non minore di L. 19,80. Al regio tributo prediale si aggiunge il provinciale, non il comunale;

[3]2° gli affittuari dei fondi rustici, quando ne dirigano personalmente la coltivazione e paghino un annuo fitto non inferiore a L. 500;

[4]3° i conduttori di un fondo con contratto di partecipazione nel prodotto, quando il fondo da essi personalmente condotto a colonia parziaria sia colpito da una imposta diretta non minore di L. 80 compresa la sovrimposta provinciale;

[5]4° coloro che conducono personalmente un fondo con contratto di fitto a canone pagabile in generi, oppure con contratto misto di fitto e di partecipazione al prodotto, quando il fondo stesso sia colpito da una imposta diretta non minore di L. 80, compresa la sovrimposta provinciale;

[6]5° coloro che pagano per la loro casa di abitazione e per gli opifici, magazzini o botteghe di commercio, arte o industria, od anche per la sola casa di abitazione ordinaria una pigione non minore:

[7]Nei Comuni che hanno meno di 2500 abitanti, di L. 150.

[8]In quelli da 2500 a 10.000 abitanti, di L. 200

[9]In quelli da 10.000 a 50.000 abitanti, di L. 260

[10]In quelli da 50.000 a 150.000 abitanti, a L. 330

[11]In quelli superiori a 150.000 abitanti, L. 400.

Testo in vigore dal 6 luglio 1912 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1912-06-30;666~art5 · fonte del testo