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[1]La Commissione elettorale comunale provvede a che nelle ore pomeridiane del sabato precedente l'elezione siano consegnati al presidente d'ogni ufficio elettorale:
[2]l° il bollo della sezione munito di cinque serie di cifre mobili da 0 a 9 agli effetti dell'art. 75;
[3]2° la lista degli elettori della sezione, autenticata dalla Commissione provinciale ai termini dell'art. 42, e due copie di tale lista autenticate in ciascun foglio da due membri della Commissione comunale, delle quali una serve per l'affissione a norma dell'articolo 72;
[5]4° il pacco delle buste, che al presidente della Commissione stessa sara' stato trasmesso sigillato dal Ministero dell'interno o per sua delegazione dalla prefettura e sul cui involucro esterno sara' stato indicato il numero delle buste contenute;
[6]5° due urne di vetro trasparente armato di filo metallico ovvero circondato da rete metallica, di cui la prima e' destinata a contenere le buste da consegnarsi agli elettori e la seconda quelle restitute da essi dopo espresso il voto.
Testo in vigore dal 6 luglio 1912 al 12 luglio 1913
