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[1]La Commissione elettorale comunale provvede a che nelle ore pomeridiane del sabato precedente l'elezione siano consegnati al presidente d'ogni ufficio elettorale:

[2]((2° un esemplare della lista degli elettori della sezione, autenticato dalla Commissione provinciale ai termini dell'art. 42, due copie di tale lista, autenticate in ciascun foglio da due membri della Commissione comunale, delle quali una serve per l'affissione a norma dell'art. 72, e una copia dell'elenco di coloro che sono contemplati dall'art. 15, ugualmente autenticata;

[3]3° i verbali di nomina degli scrutatori, di cui all'art. 62 e un elenco delle candidature dichiarate a norma dell'art. 66));

[4]4° il pacco delle buste, che al presidente della Commissione stessa sara' stato trasmesso sigillato dal Ministero dell'interno o per sua delegazione dalla prefettura e sul cui involucro esterno sara' stato indicato il numero delle buste contenute;

[5]5° due urne di vetro trasparente armato di filo metallico ovvero circondato da rete metallica, di cui la prima e' destinata a contenere le buste da consegnarsi agli elettori e la seconda quelle restitute da essi dopo espresso il voto.

Testo in vigore dal 12 luglio 1913 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 12 luglio 1913

Confronto con la versione in vigore dal 6 luglio 1912 al 12 luglio 1913. 42 parole tolte, 27 parole aggiunte in 3 capoversi.

tolto: l° il bollo della sezione munito di cinque serie di cifre mobili da 0 a 9 agli effetti dell'art. 75;

tolto: 2° laaggiunto: 2° un esemplare della lista degli elettori della sezione, tolto: autenticata aggiunto: autenticato dalla Commissione provinciale ai termini dell'art. 42, tolto: e due copie di tale listaaggiunto: , autenticate in ciascun foglio da due membri della Commissione comunale, delle quali una serve per l'affissione a norma tolto: dell'articolo 72 aggiunto: dell'art. 72, e una copia dell'elenco di coloro che sono contemplati dall'art. 15, ugualmente autenticata;

3° i verbali di nomina degli scrutatori, di cui all'art. 62tolto: , e le dichiarazioni di designazione dei rappresentanti ed un esemplare del tipo della scheda presentato aggiunto: e un elenco delle candidature dichiarate a norma dell'art. tolto: 65 aggiunto: 66;

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1912-06-30;666~art58 · fonte del testo