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[1]Fra la domenica ed il mercoledi' inclusivi precedenti l'elezione, in pubblica adunanza, preannunziata due giorni prima con manifesto nell'albo pretorio del Comune, la Commissione elettorale comunale, aggregandosi i due consiglieri comunali eletti col maggior numero di voti e i due eletti col minor numero di voti, che non facciano parte della Giunta comunale ne' della Commissione stessa, procede alla nomina degli scrutatori fra gli elettori del comune, che siano compresi nella lista dei giurati ovvero che possiedano una delle condizioni contemplate negli articoli 3 e 4.

[2]Ciascun commissario scrive sulla propria scheda soltanto un nome e si proclamano eletti coloro che hanno ottenuto maggior numero di voti. A parita' di voti e' proclamato eletto l'anziano di eta'.

[3]In seconda convocazione indetta regolarmente la seduta e' valida qualunque sia il numero dei presenti.

[4]Agli eletti il sindaco notifica nel piu' breve termine e, al piu' tardi, non oltre il venerdi' precedente l'elezione, l'avvenuta designazione per mezzo di un ufficiale giudiziario o di un messo comunale.

[5]A ciascuno degli scrutatori il Comune, in cui ha sede l'ufficio elettorale, deve corrispondere un'indennita' di L. 5.

Testo in vigore dal 6 luglio 1912 al 12 luglio 1913

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urn:nir:stato:legge:1912-06-30;666~art62 · fonte del testo