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[1]Agli effetti del penultimo comma dell'articolo precedente ciascun elettore, non munito di libretto o tessera di riconoscimento rilasciati da un'autorita' governativa, puo' provvedersi di una tessera speciale facendo istanza al pretore del mandamento, in cui e' compresa la sezione elettorale, nella quale deve votare.

[2]Il pretore rilascia la tessera, verso il pagamento del prezzo di costo, dopo essersi accertato della identita' personale dell'elettore.

[3]La tessera deve essere conforme al modello allegato F della presente legge; ha un proprio numero d'ordine e contiene, da un lato, la fotografia dell'elettore munita del timbro a secco della pretura e della firma del pretore; dall'altro, l'attestato di riconoscimento, il nome, cognome, paternita', eta' e luogo di nascita dell'elettore, l'indicazione della lista elettorale del Comune dove l'elettore e' inscritto la firma del pretore e del cancelliere e il timbro della pretura.

[4]L'elettore, che venga cancellato dalla lista, deve restituire la tessera al pretore, il quale l'annulla.

[5]Qualsiasi alterazione o indebito uso della tessera e' punito a norma dell'articolo 126.

Testo in vigore dal 6 luglio 1912 al 12 luglio 1913

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1912-06-30;666~art77 · fonte del testo