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[1]Nel caso che, per contestazioni insorte o per qualsiasi altra causa l'ufficio della sezione non abbia proceduto allo scrutinio o non l'abbia compiuto entro il tempo prescritto, il presidente deve alle ore ventitre chiudere l'urna contenente, secondo il caso, le buste non distribuite o le buste gia' spogliate, l'altra urna, che contiene le buste non spogliate, e chiudere in un piego le buste che si trovassero fuori delle urne. Alle due urne, come al piego, devono apporsi le indicazioni del collegio e della sezione, il sigillo, col bollo di cui allo articolo 75, e quello di qualsiasi elettore, che voglia apporvi il proprio, nonche' le firme del presidente e di almeno due scrutatori: delle firme e dei sigilli deve farsi menzione nel processo verbale.
[2]Le urne ed il piego, insieme col verbale e con le carte annesse, vengono subito recate, a norma dell'art. 89, nella cancelleria del tribunale, nella cui giurisdizione trovasi il Comune capoluogo del collegio, e consegnate al cancelliere, il quale ne diviene personalmente responsabile.
[3]In caso d'inadempimento si applica il disposto dello stesso articolo 89.
Testo in vigore dal 6 luglio 1912 al 12 luglio 1913
