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[1]Il presidente, in conformita' dei risultati accertati dall'ufficio centrale, deve proclamare eletto colui, che ha ottenuto un numero di voti maggiore del decimo del numero totale degli elettori del collegio e piu' della meta' dei suffragi dati dai votanti.

[2]Nel determinare il numero dei suffragi saranno computati tutti i voti ad eccezione di quelli, di cui e' dichiarata la nullita' a termini dell'art. 86.

[3]Dell'avvenuta proclamazione il presidente dell'ufficio centrale rilascia attestato al deputato proclamato e da' immediata notizia alla segreteria della Camera dei deputati e al sindaco del Comune capoluogo del collegio, il quale la porta a conoscenza del pubblico con apposito manifesto.

Testo in vigore dal 6 luglio 1912 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1912-06-30;666~art91 · fonte del testo