Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 16 dicembre 2009

Confronto con la versione in vigore dal 6 luglio 1912 al 16 dicembre 2009. 251 parole tolte, 20 parole aggiunte in 7 capoversi.

tolto: Qualora nessun candidato sia stato eletto nella prima votazione, il presidente dell'ufficio centrale deve proclamare il nome dei due candidati, che ottennero maggiori voti, e nella domenica successiva a quella della prima votazione si procede ad una votazione di ballottaggio tra i candidati stessi.

tolto: Fra piu' candidati, che ottennero ugual numero di voti, tarone ballottaggio l'anziano di eta'.

tolto: Il presidente ne da' immediata notizia al sindaco del Comune capoluogo del collegio, il quale ne da' tosto conoscenza al pubblico con apposito manifesto.

tolto: La designazione dei presidenti, vicepresidenti, scrutatori e segretari degli uffici nonche' quella dei rappresentanti dei candidati in ballottaggio, fatta per la prima votazione, conserva effetto per la seconda. In questa pero' i candidati hanno facolta' di designare nelle forme dell'art. 65 rappresentanti diversi.

tolto: Senza riguardo alle liste che hanno servito nella prima votazione si applica nella votazione di ballottaggio il disposto dell'articolo 50.

tolto: Allorquando la votazione di ballottaggio abbia da seguire con le stesse liste usate nella prima votazione, il presidente dell'ufficio centrale, appena proclamato il ballottaggio, prende i provvedimenti opportuni perche' le sezioni siano fornite delle copie delle liste occorrenti per la nuova votazione, compilate su quella depositata presso il pretore a norma dell'art. 85, numero 2°.

tolto: In dette copie la vidimazione in ciascun foglio del presidente dell'ufficio centrale ovvero di un giudice del tribunale da lui delegato puo' tener luogo rispettivamente della autenticazione della Commissione elettorale provinciale e di quella della Commissione elettorale comunale, di cui il terz'ultimo comma dell'articolo 42, ed il numero 2° dell'articolo 58.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 22 DICEMBRE 2008, N. 200, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 18 FEBBRAIO 2009, N. 9

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1912-06-30;666~art92 · fonte del testo