Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
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2 versioni dal 1912
Confronto con la versione in vigore dal 6 luglio 1912 al 16 dicembre 2009. 251 parole tolte, 20 parole aggiunte in 7 capoversi.
tolto: Qualora nessun candidato sia stato eletto nella prima votazione, il presidente dell'ufficio centrale deve proclamare il nome dei due candidati, che ottennero maggiori voti, e nella domenica successiva a quella della prima votazione si procede ad una votazione di ballottaggio tra i candidati stessi.
tolto: Fra piu' candidati, che ottennero ugual numero di voti, tarone ballottaggio l'anziano di eta'.
tolto: Il presidente ne da' immediata notizia al sindaco del Comune capoluogo del collegio, il quale ne da' tosto conoscenza al pubblico con apposito manifesto.
tolto: La designazione dei presidenti, vicepresidenti, scrutatori e segretari degli uffici nonche' quella dei rappresentanti dei candidati in ballottaggio, fatta per la prima votazione, conserva effetto per la seconda. In questa pero' i candidati hanno facolta' di designare nelle forme dell'art. 65 rappresentanti diversi.
tolto: Senza riguardo alle liste che hanno servito nella prima votazione si applica nella votazione di ballottaggio il disposto dell'articolo 50.
tolto: Allorquando la votazione di ballottaggio abbia da seguire con le stesse liste usate nella prima votazione, il presidente dell'ufficio centrale, appena proclamato il ballottaggio, prende i provvedimenti opportuni perche' le sezioni siano fornite delle copie delle liste occorrenti per la nuova votazione, compilate su quella depositata presso il pretore a norma dell'art. 85, numero 2°.
tolto: In dette copie la vidimazione in ciascun foglio del presidente dell'ufficio centrale ovvero di un giudice del tribunale da lui delegato puo' tener luogo rispettivamente della autenticazione della Commissione elettorale provinciale e di quella della Commissione elettorale comunale, di cui il terz'ultimo comma dell'articolo 42, ed il numero 2° dell'articolo 58.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 22 DICEMBRE 2008, N. 200, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 18 FEBBRAIO 2009, N. 9
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1912-06-30;666~art92 · fonte del testo