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[1]Qualora nessun candidato sia stato eletto nella prima votazione, il presidente dell'ufficio centrale deve proclamare il nome dei due candidati, che ottennero maggiori voti, e nella domenica successiva a quella della prima votazione si procede ad una votazione di ballottaggio tra i candidati stessi.

[2]Fra piu' candidati, che ottennero ugual numero di voti, tarone ballottaggio l'anziano di eta'.

[3]Il presidente ne da' immediata notizia al sindaco del Comune capoluogo del collegio, il quale ne da' tosto conoscenza al pubblico con apposito manifesto.

[4]La designazione dei presidenti, vicepresidenti, scrutatori e segretari degli uffici nonche' quella dei rappresentanti dei candidati in ballottaggio, fatta per la prima votazione, conserva effetto per la seconda. In questa pero' i candidati hanno facolta' di designare nelle forme dell'art. 65 rappresentanti diversi.

[5]Senza riguardo alle liste che hanno servito nella prima votazione si applica nella votazione di ballottaggio il disposto dell'articolo 50.

[6]Allorquando la votazione di ballottaggio abbia da seguire con le stesse liste usate nella prima votazione, il presidente dell'ufficio centrale, appena proclamato il ballottaggio, prende i provvedimenti opportuni perche' le sezioni siano fornite delle copie delle liste occorrenti per la nuova votazione, compilate su quella depositata presso il pretore a norma dell'art. 85, numero 2°.

[7]In dette copie la vidimazione in ciascun foglio del presidente dell'ufficio centrale ovvero di un giudice del tribunale da lui delegato puo' tener luogo rispettivamente della autenticazione della Commissione elettorale provinciale e di quella della Commissione elettorale comunale, di cui il terz'ultimo comma dell'articolo 42, ed il numero 2° dell'articolo 58.

Testo in vigore dal 6 luglio 1912 al 16 dicembre 2009

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urn:nir:stato:legge:1912-06-30;666~art92 · fonte del testo