Art. 2
Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
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2 versioni dal 1920
Confronto con la versione in vigore dal 30 ottobre 1920 al 16 dicembre 2009. 104 parole tolte, 20 parole aggiunte in 3 capoversi.
tolto: A garanzia delle sovvenzioni accordate, l'Istituto nazionale di credito per la cooperazione dovra' richiedere all'Ente prestatario la regolare cessione dei mandati e dei crediti, ai sensi della legge 25 giugno 1909, n. 422.
tolto: Tutti i diritti spettanti all'Istituto nazionale di credito per la cooperazione, a norma del presente articolo, si intendono trasferiti agli Istituti di emissione a garanzia delle singole operazioni di risconto, senza alcuna formalita', spesa e tassa, con la semplice cessione degli effetti.
tolto: Le cambiali di cui trattasi debbono portare l'indicazione degli estremi degli atti di cessione, regolarmente riconosciuti dall'Amministrazione appaltante, ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 della detta legge.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 22 DICEMBRE 2008, N. 200, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 18 FEBBRAIO 2009, N. 9
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1920-09-26;1495~art2 · fonte del testo