Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 16 dicembre 2009

Confronto con la versione in vigore dal 30 ottobre 1920 al 16 dicembre 2009. 104 parole tolte, 20 parole aggiunte in 3 capoversi.

tolto: A garanzia delle sovvenzioni accordate, l'Istituto nazionale di credito per la cooperazione dovra' richiedere all'Ente prestatario la regolare cessione dei mandati e dei crediti, ai sensi della legge 25 giugno 1909, n. 422.

tolto: Tutti i diritti spettanti all'Istituto nazionale di credito per la cooperazione, a norma del presente articolo, si intendono trasferiti agli Istituti di emissione a garanzia delle singole operazioni di risconto, senza alcuna formalita', spesa e tassa, con la semplice cessione degli effetti.

tolto: Le cambiali di cui trattasi debbono portare l'indicazione degli estremi degli atti di cessione, regolarmente riconosciuti dall'Amministrazione appaltante, ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 della detta legge.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 22 DICEMBRE 2008, N. 200, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 18 FEBBRAIO 2009, N. 9

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1920-09-26;1495~art2 · fonte del testo