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[1]A garanzia delle sovvenzioni accordate, l'Istituto nazionale di credito per la cooperazione dovra' richiedere all'Ente prestatario la regolare cessione dei mandati e dei crediti, ai sensi della legge 25 giugno 1909, n. 422.

[2]Tutti i diritti spettanti all'Istituto nazionale di credito per la cooperazione, a norma del presente articolo, si intendono trasferiti agli Istituti di emissione a garanzia delle singole operazioni di risconto, senza alcuna formalita', spesa e tassa, con la semplice cessione degli effetti.

[3]Le cambiali di cui trattasi debbono portare l'indicazione degli estremi degli atti di cessione, regolarmente riconosciuti dall'Amministrazione appaltante, ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 della detta legge.

Testo in vigore dal 30 ottobre 1920 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1920-09-26;1495~art2 · fonte del testo