Art. 4
Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
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2 versioni dal 1920
Confronto con la versione in vigore dal 30 ottobre 1920 al 16 dicembre 2009. 106 parole tolte, 20 parole aggiunte in 7 capoversi.
tolto: Per le operazioni contemplate nella presente legge l'Istituto uazionale di credito per la cooperazione dovra' tenere gestione distinta e contabilita' separata.
tolto: Gli Istituti di emissione sono autorizzati a trattenere la meta' dell'importo della tassa massima di circolazione sulla parte corrispondente agli impieghi contemplati dall'art. 1 della presente legge per costituire una riserva a garanzia dell'esito delle operazioni.
tolto: Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
tolto: Dato a Roma, addi' 26 settembre 1920.
tolto: VITTORIO EMANUELE
tolto: Meda - Alessio - Facta.
tolto: Visto, Il guardasigilli: Fera.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 22 DICEMBRE 2008, N. 200, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 18 FEBBRAIO 2009, N. 9
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1920-09-26;1495~art4 · fonte del testo