Art. 3
Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
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Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1920
Confronto con la versione in vigore dal 30 ottobre 1920 al 16 dicembre 2009. 104 parole tolte, 20 parole aggiunte in 4 capoversi.
tolto: I contratti di apertura di credito in conto corrente o di prestito per fornire le somme occorrenti all'esecuzione dei lavori pubblici di cui alla presente legge saranno scritti su carta da bollo da lire una e sottoposti alla tassa fissa di registro di lire tre.
tolto: Gli atti relativi ai prestiti, comprese le cambiali, sono esenti da qualsiasi tassa di bollo e registro.
tolto: I contratti di apertura di credito in conto corrente e di prestito possono essere fatti per scrittura privata anche non autenticata purche' notificata a mezzo di ufficiale giudiziario agli Enti appaltanti.
tolto: Le dette agevolazioni fiscali avranno durata fino al 31 dicembre 1923.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 22 DICEMBRE 2008, N. 200, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 18 FEBBRAIO 2009, N. 9
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1920-09-26;1495~art3 · fonte del testo