Art. 3
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[1]I contratti di apertura di credito in conto corrente o di prestito per fornire le somme occorrenti all'esecuzione dei lavori pubblici di cui alla presente legge saranno scritti su carta da bollo da lire una e sottoposti alla tassa fissa di registro di lire tre.
[2]Gli atti relativi ai prestiti, comprese le cambiali, sono esenti da qualsiasi tassa di bollo e registro.
[3]I contratti di apertura di credito in conto corrente e di prestito possono essere fatti per scrittura privata anche non autenticata purche' notificata a mezzo di ufficiale giudiziario agli Enti appaltanti.
[4]Le dette agevolazioni fiscali avranno durata fino al 31 dicembre 1923.
Testo in vigore dal 30 ottobre 1920 al 16 dicembre 2009
