Art. 4
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[1]Per le operazioni contemplate nella presente legge l'Istituto uazionale di credito per la cooperazione dovra' tenere gestione distinta e contabilita' separata.
[2]Gli Istituti di emissione sono autorizzati a trattenere la meta' dell'importo della tassa massima di circolazione sulla parte corrispondente agli impieghi contemplati dall'art. 1 della presente legge per costituire una riserva a garanzia dell'esito delle operazioni.
[3]Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
[4]Dato a Roma, addi' 26 settembre 1920.
[5]VITTORIO EMANUELE
[6]Meda - Alessio - Facta.
[7]Visto, Il guardasigilli: Fera.
Testo in vigore dal 30 ottobre 1920 al 16 dicembre 2009
