Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 6 settembre 1921 al 16 dicembre 2009. Leggi il testo vigente →

[1]Quando piu' persone concorrano all' esecuzione di questi reati, ciascuno dei correi o complici soggiace alle disposizioni stabilite dall'articolo primo.

[2]Le stesse disposizioni si applicano al favoreggiatore ed al ricettatore. fermo il disposto del capoverso dell'art. 421 Codice penale.

Testo in vigore dal 6 settembre 1921 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1921-08-31;1175~art2 · fonte del testo