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[1]Quando piu' persone concorrano all' esecuzione di questi reati, ciascuno dei correi o complici soggiace alle disposizioni stabilite dall'articolo primo.
[2]Le stesse disposizioni si applicano al favoreggiatore ed al ricettatore. fermo il disposto del capoverso dell'art. 421 Codice penale.
Testo in vigore dal 6 settembre 1921 al 16 dicembre 2009
