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Sono vietati i finanziamenti o i contributi, sotto qualsiasi forma e in qualsiasi modo erogati, da parte di organi della pubblica amministrazione, di enti pubblici, di societa' con partecipazione di capitale pubblico superiore al 20 per cento o di societa' controllate da queste ultime, ferma restando la loro natura privatistica, a favore di partiti o loro articolazioni politico-organizzative e di gruppi parlamentari. ((Il divieto di cui al precedente periodo si applica anche alle societa' con partecipazione di capitale pubblico pari o inferiore al 20 per cento, nonche' alle societa' controllate da queste ultime, ove tale partecipazione assicuri comunque al soggetto pubblico il controllo della societa')). Sono vietati altresi' i finanziamenti o i contributi sotto qualsiasi forma, diretta o indiretta, da parte di societa' non comprese tra quelle previste nel comma precedente in favore di partiti o loro articolazioni politico-organizzative o gruppi parlamentari, salvo che tali finanziamenti o contributi siano stati deliberati dallo organo sociale competente e regolarmente iscritti in bilancio e sempre che non siano comunque vietati dalla legge. Chiunque corrisponde o riceve contributi in violazione dei divieti previsti nei commi precedenti, ovvero, trattandosi delle societa' di cui al secondo comma, senza che sia intervenuta la deliberazione dell'organo societario o senza che il contributo o il finanziamento siano stati regolarmente iscritti nel bilancio della societa' stessa, e' punito, per cio' solo, con la reclusione da 6 mesi a 4 anni e con la multa fino al triplo delle somme versate in violazione della presente legge.

Testo in vigore dal 24 luglio 2012 al 31 gennaio 2019

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Corte costituzionale

L’articolo non è mai stato in discussione davanti alla Corte: è servito da metro per giudicarne altri.

  • Ordinanza n. 80/2026

    Parametro
    14 maggio 2026

    1) dichiara ammissibile, ai sensi dell'art. 37 della legge 11 marzo 1953, n. 87 (Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale), il ricorso per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato indicato in epigrafe, promosso dal Senato della Repubblica nei confronti della Procura della Repubblica presso il Tribunale ordinario di Roma; 2) dispone: a) che la cancelleri…

    Art. 96 cost. · Art. 134 cost. · Art. 135 cost. · Art. 318 c.p.

    Leggi la pronuncia
  • Ordinanza n. 264/1993

    Parametro
    1 giugno 1993

    Dichiara ammissibile il ricorso per conflitto di attribuzione di cui in epigrafe, proposto dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Milano nei confronti del Senato della Repubblica; Dispone: a) che la cancelleria della Corte dia immediata comunicazione alla Procura della Repubblica ricorrente della presente ordinanza; b) che, a cura della Procura ricorrente, il ricor…

    Art. 319 c.p. · Art. 112 cost. · Art. 68 cost. · Art. 7 Contributo dello Stato al finanziamento dei partiti politici

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Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

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urn:nir:stato:legge:1974-05-02;195~art7 · fonte su Normattiva