L'Istituto si obbliga a tenere fermo costantemente nei predetti magazzini come scorta, almeno un decimo dei valori bollati costituenti la predetta dotazione, giusta i vari tagli e specie dei valori bollati che saranno del pari determinati con apposito elenco firmato dai rappresentanti delle parti contraenti. Di tale scorta il detto Istituto non potra' disporre se non previa espressa autorizzazione del Ministero delle finanze.

Testo vigente dal 22 aprile 1950

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urn:nir:stato:legge:1950-03-06;154~art6 · fonte del testo