Art. 7 (Proroga convenzione distribuzione valori bollati rivenditori nelle Venezie)
L'Istituto Federale si obbliga, a tener fermo costantemente nel magazzino compartimentale almeno 1/10 dei valori bollati costituenti la predetta dotazione. Di tale quantitativo di valori il detto Istituto non potra' disporre se non previa espressa autorizzazione del Ministero delle finanze.
Testo vigente dal 22 febbraio 1952
