L'Istituto Federale si obbliga, a tener fermo costantemente nel magazzino compartimentale almeno 1/10 dei valori bollati costituenti la predetta dotazione. Di tale quantitativo di valori il detto Istituto non potra' disporre se non previa espressa autorizzazione del Ministero delle finanze.

Testo vigente dal 22 febbraio 1952

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  1. 22 febbraio 1952 — oggiin vigoreper 75 anni
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  5. 22 febbraio 1952 — 22 febbraio 1952per 1 giorno
  6. 22 febbraio 1952 — 22 febbraio 1952per 1 giorno
  7. 30 dicembre 1950 — 22 febbraio 1952per un anno
  8. 30 dicembre 1950 — 30 dicembre 1950per 1 giorno
  9. 30 dicembre 1950 — 30 dicembre 1950per 1 giorno
  10. 30 dicembre 1950 — 30 dicembre 1950per 1 giorno
  11. 30 dicembre 1950 — 30 dicembre 1950per 1 giorno
  12. 30 dicembre 1950 — 30 dicembre 1950testo originarioper 1 giorno

Che cosa è cambiato dal 22 febbraio 1952

Confronto con la versione in vigore dal 30 dicembre 1950 al 30 dicembre 1950. 14 parole tolte, 10 parole aggiunte.

tolto: Il Monte dei Paschi di Siena si obbligaaggiunto: L'Istituto Federale si obbliga, a tener fermo costantemente nel tolto: Magazzino compartimentale almeno un decimo aggiunto: magazzino compartimentale almeno 1/10 dei valori bollati costituenti la predetta dotazione. Di tale quantitativo di valori il detto tolto: Monte aggiunto: Istituto non potra' disporre se non previa espressa autorizzazione del Ministero delle finanze.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1950-12-16;1022~proroga-convenzione-distribuzione-valori-bollati-rivenditori-art7 · fonte del testo