Il Ministero delle finanze autorizza, l'Istituto Federale delle Casse di Risparmio delle Venezie a disporre, sulla detta dotazione, per la distribuzione, senza obbligo di pagamento anticipato del prezzo relativo, salvo peraltro l'obbligo della restituzione ai sensi del precedente art. 5, di un ammontare di valori bollati non superiore ai 9/10 della dotazione stabilita col precedente art. 4, giusta i vari tagli e specie che verranno determinati con apposito elenco firmato dai rappresentanti delle parti contraenti.

Testo vigente dal 22 febbraio 1952

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  1. 22 febbraio 1952 — oggiin vigoreper 75 anni
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  6. 22 febbraio 1952 — 22 febbraio 1952per 1 giorno
  7. 30 dicembre 1950 — 22 febbraio 1952per un anno
  8. 30 dicembre 1950 — 30 dicembre 1950per 1 giorno
  9. 30 dicembre 1950 — 30 dicembre 1950per 1 giorno
  10. 30 dicembre 1950 — 30 dicembre 1950per 1 giorno
  11. 30 dicembre 1950 — 30 dicembre 1950per 1 giorno
  12. 30 dicembre 1950 — 30 dicembre 1950testo originarioper 1 giorno

Che cosa è cambiato dal 22 febbraio 1952

Confronto con la versione in vigore dal 30 dicembre 1950 al 30 dicembre 1950. 7 parole tolte, 9 parole aggiunte.

Il Ministero delle finanze autorizza tolto: il Monte dei Paschi di Sienaaggiunto: , l'Istituto Federale delle Casse di Risparmio delle Venezie a disporre, sulla detta dotazione, per la distribuzione, senza obbligo di pagamento anticipatotolto: , del prezzo relativo, salvo peraltro l'obbligo della restituzione ai sensi del precedente art. … 4, giusta i vari tagli e specie che verranno determinati con apposito elenco firmato tolto: da aggiunto: dai rappresentanti delle parti contraenti.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1950-12-16;1022~proroga-convenzione-distribuzione-valori-bollati-rivenditori-art6 · fonte del testo