Art. 6 (Proroga convenzione distribuzione valori bollati rivenditori nelle Venezie)
Il Ministero delle finanze autorizza, l'Istituto Federale delle Casse di Risparmio delle Venezie a disporre, sulla detta dotazione, per la distribuzione, senza obbligo di pagamento anticipato del prezzo relativo, salvo peraltro l'obbligo della restituzione ai sensi del precedente art. 5, di un ammontare di valori bollati non superiore ai 9/10 della dotazione stabilita col precedente art. 4, giusta i vari tagli e specie che verranno determinati con apposito elenco firmato dai rappresentanti delle parti contraenti.
Testo vigente dal 22 febbraio 1952
