Le spese relative al concentramento nel magazzino centrale di Sassari ed in quello ausiliario di Cagliari della dotazione di valori di cui sopra all'art. 3, come quelle del trasporto dei valori bollati e degli stampati dal Deposito generale dei valori bollati di Roma o dall'istituto Poligrafico dello Stato o dalla Cartiera di Fabriano, fino alle Stazioni ferroviarie di Sassari e Cagliari o a quelle Intendenze di finanza per ordinazione dell'Istituto di credito agrario per la Sardegna, sono a carico del Ministero delle finanze. Le spese occorrenti per il ritiro ed il trasporto del detti valori bollati e stampati dalle predette Stazioni ferroviarie e Intendenze di finanza ai magazzini centrale ed ausiliario predetti, come le spese di gestione di essi dal giorno in cui avra' luogo la consegna della scorta di cui sopra all'art. 3, le spese per la custodia e conservazione della scorta stessa e le spese di trasporto per la distribuzione dei valori e stampati dai magazzini centrale ed ausiliario sono, invece, a carico dell'Istituto.

Testo vigente dal 22 aprile 1950

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urn:nir:stato:legge:1950-03-06;154~art8 · fonte del testo