Art. 9 (Proroga convenzione distribuzione valori bollati rivenditori nelle Venezie)
Le spese relative al concentramento nel Magazzino centrale compartimentale dell'Istituto della dotazione ai valori di cui all'art. 4, come pure le spese relative al trasporto dei valori bollati e degli stampati dal Deposito generale dei valori bollati di Roma o dall'Istituto Poligrafico dello Stato o dalla Cartiera di Fabriano, fino alla stazione ferroviaria di Venezia od a quella Intendenza di finanza, si ordinazione dell'Istituto, sono a carico del Ministero delle finanze. Le spese occorrenti per il ritiro ed il trasporto dei detti valori bollati e stampati dalla stazione ferroviaria o dall'Intendenza di finanza di Venezia al Magazzino centrale compartimentale stesso, come le spese di gestione di questo, le spese per la custodia e conservazione della detta dotazione, nonche' le spese di trasporto per la distribuzione dei valori e stampati dal Magazzino centrale compartimentale, sono, invece, a carico dell'Istituto.
Testo vigente dal 22 febbraio 1952
