L'Istituto si obbliga a tenere, per la gestione del servizio di distribuzione dei valori bollati ad esso affidato con la presente convenzione, le contabilita' che sono attualmente in uso presso i magazzini gestiti dall'Amministrazione e presso gli Uffici del registro e quelle altre che il Ministero delle finanza riterra' di dover istituire per il riscontro delle giacenze, della entrate e delle uscite dei valori, sia presso i magazzini centrale ed ausiliario dell'Istituto, sia presso gli organi di distribuzione. L'istituto si obbliga altresi' di sottoporsi per quanto riguarda la gestione del servizio ad esso affidato con la presente convenzione ad ogni controllo, tanto presso i magazzini centrale ed ausiliario come presso gli organi periferici di distribuzione, dei funzionari della carriera ispettiva dell'Amministrazione delle tasse e delle imposte indirette sugli affari, e di altri funzionari dell'Amministrazione delle finanze apposita mente delegati dal Ministero delle finanze, nonche' alla resa del conto giudiziale a norma dell'art. 74 della vigente legge sulla contabilita' generale dello Stato.

Testo vigente dal 22 aprile 1950

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urn:nir:stato:legge:1950-03-06;154~art13 · fonte del testo