[1]L'esercizio dei cavi Sicilia-Malta, Otranto-Corfu' ed Otranto-Zante sul territorio italiano, nonche' la manutenzione delle linee terrestri colleganti i punti di approdo di detti cavi coi rispettivi uffici telegrafici, saranno fatti dall'Amministrazione italiana con personale ed apparati propri secondo le regole d'arte e col numero di elementi di pila riconosciuto necessario per far funzionare gli apparecchi adottati.

[2]Come compenso al servizio sopra indicato, la Compagnia continuera' a pagare all'Amministrazione italiana L. 7150 in una sola rata al 1° luglio di ogni anno.

[3]L'Amministrazione italiana si obbliga a trasmettere rapidamente la corrispondenza da scambiarsi per i cavi di Malta, Zante e Corfu' e di destinare alla medesima, per quanto sara' possibile, fili diretti, il servizio dei quali sara' fatto indipendentemente da quello delle stazioni intermedie, allorquando lo scambio di corrispondenza sara' continuo o molto animato.

Testo vigente dal 26 luglio 1910

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urn:nir:stato:legge:1910-07-07;478~art6 · fonte del testo