[1]Tutti i telegrammi che transiteranno sui tre cavi suindicati, saranno trattati dall'Amministrazione dei telegrafi italiani e dalla Compagnia in conformita' delle disposizioni della Convenzione internazionale di Pietroburgo e del regolamento e tariffe adottate nelle conferenze telegrafiche internazionali che hanno luogo a determinati periodi di tempo, rimanendo fermo che la Compagnia mantiene la franghigia sui propri cavi ai telegrammi di Stato fra le autorita' italiane e i RR. consoli di Malta, di Corfu' e di Tunisi, ben inteso che per questi ultimi (da o per Tunisi) la franchigia e' limitata al percorso dei cavi tra l'Italia e Malta.

[2]La Compagnia si obbliga a contribuire nelle spese dell'Ufficio telegrafico internazionale di Berna nella misura di un quinto di quanto per tale titolo e' messo a carico dell'Amministrazione italiana dall'Ufficio telegrafico internazionale predetto.

[3]I compensi per il titolo suddetto e per quello indicato all'art. 6 saranno conteggiati nella contabilita' della corrispondenza scambiata pei cavi sociali, redatta in base alle norme del regolamento telegrafico internazionale in vigore.

Testo vigente dal 26 luglio 1910

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urn:nir:stato:legge:1910-07-07;478~art7 · fonte del testo