La Compagnia si obbliga di mantenere i cavi Otranto-Corfu', Otranto-Zante e Sicilia-Malta in buono stato di esercizio e di procedere subito alla riparazione di ciascuno di essi, quando venisse a cessare di funzionare, oppure quando il suo stato d'isolamento e di conducibilita' fosse riconosciuto tale da non permettere la regolare trasmissione dei telegrammi.

Testo vigente dal 26 luglio 1910

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urn:nir:stato:legge:1910-07-07;478~art2 · fonte del testo