La Compagnia si obbliga di mantenere i cavi Otranto-Corfu', Otranto-Zante e Sicilia-Malta in buono stato di esercizio e di procedere subito alla riparazione di ciascuno di essi, quando venisse a cessare di funzionare, oppure quando il suo stato d'isolamento e di conducibilita' fosse riconosciuto tale da non permettere la regolare trasmissione dei telegrammi.
Testo vigente dal 26 luglio 1910
