[1]La Compagnia avra' il diritto di porre in opera ai punti di approdo in ogni cavo di proprieta' dell'Amministrazione italiana e negli uffici nei quali ognuno dei detti cavi dovra' mettere capo, quei ripari o meccanismi che le piacera' di adottare all'oggetto di proteggere i cavi stessi.

[2]Anche in questo caso, i ripari agli approdi non dovranno essere d'inciampo alla libera navigazione, all'esercizio delle arti marittime ed ai bisogni della difesa nazionale.

[3]Ove fosse necessario adottare speciali ripari di carattere elettrico, questi dovranno esere approvati dall'Amministrazione.

Testo vigente dal 26 luglio 1910

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urn:nir:stato:legge:1910-07-07;478~art13 · fonte del testo