[1]Articolo XI
[2]La presente Convenzione sara' ratificata, e le ratifiche verranno scambiate a Port-au-Prince non appena possibile. Essa entrera' in vigore per un periodo di tre anni consecutivi che cominceranno a decorrere un mese dopo lo scambio degli strumenti di ratifica. In mancanza di un preavviso di denunzia dato da una delle due Parti sei mesi prima dello spirare di questi tre anni, la presente Convenzione restera' valida per una durata illimitata, in virtu' di tacito rinnovo, salvo che ad essa venga posto fine mediante un preavviso di sei mesi che potra' essere dato in qualsiasi momento dall'una o dall'altra delle due Parti.
Testo vigente dal 24 agosto 1956
