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Gli indirizzi generali di cui al precedente articolo 3, relativamente alle colture arboree mediterranee avranno riguardo alla riconversione, alla trasformazione e alla qualificazione delle colture medesime e in particolare di quelle olivicole, alle iniziative per la commercializzazione e la trasformazione dei prodotti, con preferenza alle forme cooperative e associative, alle opere di miglioramento fondiario, agli indirizzi produttivi nei comparti predetti, alle priorita' ed alle forme di coltivazione e di incentivazione.

Testo in vigore dal 9 gennaio 1978 al 22 dicembre 1983

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