Gli indirizzi generali di cui al precedente articolo 3, relativamente alle colture arboree mediterranee avranno riguardo alla riconversione, alla trasformazione e alla qualificazione delle colture medesime e in particolare di quelle olivicole, alle iniziative per la commercializzazione e la trasformazione dei prodotti, con preferenza alle forme cooperative e associative, alle opere di miglioramento fondiario, agli indirizzi produttivi nei comparti predetti, alle priorita' ed alle forme di coltivazione e di incentivazione. 1
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
Corte Costituzionale
1La Corte Costituzionale, con sentenza 14-15 dicembre 1983, n. 340 (in G.U. 1a s.s. 21/12/1983, n. 349) ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale della presente legge per la parte in cui la disciplina in essa prevista concerne la Regione Friuli-Venezia Giulia e le Province autonome di Trento e Bolzano.
Testo vigente dal 22 dicembre 1983
