Gli indirizzi generali di cui al precedente articolo 3, relativamente al settore della vitivinicoltura, avranno riguardo alla ricostituzione e qualificazione dei vigneti, nel rispetto dei regolamenti (CEE) n. 1162 del 1976 e n. 3140 del 1976, nonche' alla difesa fitosanitaria dei vigneti stessi effettuata da organismi associativi con mezzi aerei; alla trasformazione e commercializzazione dei prodotti con preferenza alle forme cooperative ed associative; alla repressione delle frodi; alla tutela e alla valorizzazione dei prodotti, in particolare quelli VQPRD (vini di qualita' prodotti in regioni determinate), con il fine della loro diffusione nell'ambito comunitario ed extracomunitario. 1

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

Corte Costituzionale

1

La Corte Costituzionale, con sentenza 14-15 dicembre 1983, n. 340 (in G.U. 1a s.s. 21/12/1983, n. 349) ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale della presente legge per la parte in cui la disciplina in essa prevista concerne la Regione Friuli-Venezia Giulia e le Province autonome di Trento e Bolzano.

Testo vigente dal 22 dicembre 1983

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Richiamate nel testo

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urn:nir:stato:legge:1977-12-27;984~art14 · fonte su Normattiva